Statuto

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COMITATO DEL RENO

PER LE OLIMPIADI DEI RAGAZZI

 Atto Costitutivo

I paesi che il 13 e 14 settembre 1986, a Santa Maria Codifiume, hanno dato vita ai Giochi della 1^  Olimpiade del Reno, al fine di garantire la continuità della manifestazione ed il regolare svolgimento delle gare, decidono di costituirsi nel Comitato del Reno per le Olimpiadi dei Ragazzi, che ha sede permanente presso il Circolo L'Aquilone di Santa Maria Codifiume ed il cui Statuto, liberamente accettato e sottoscritto, è definito dalle regole qui di seguito enunciate.

 F.to: Giordano Ravagnani – presidente dell’Assemblea

 Andrea Martelli – relatore del progetto

 Alfiero Taddia – delegato di Santa Maria Codifiume

 Renzo Gurioli – delegato di San Bartolomeo in Bosco

 Mauro Mozzanti – delegato di Ospital Monacale

 Marina Nobili – delegata di Molinella

Giovanni Fiori – delegato di San Nicolò

 Francesco Radogna – delegato di San Gabriele

 (sono assenti i delegati di Portomaggiore e San Pietro Capofiume)

 S.M.Codifiume, 3 dicembre 1986

 

 Statuto

 (Prima Parte: Comitato del Reno e Comitati Locali)

 

Art. 1

Il Comitato del Reno (COR) è costituito dai rappresentanti di tutti i paesi che, sottoscrivendo il presente Statuto ed impegnandosi a rispettarne le regole, hanno partecipato almeno ad una edizione delle Olimpiadi del Reno, altrimenti dette Olimpiadi dei Ragazzi.

 Custode dello Statuto, il COR è il massimo organo decisionale e rappresentativo.

 Il blu e il verde sono i colori della sua bandiera.

 

Art. 2

 Ogni paese, frazione o borgata può chiedere di farne parte, attraverso la costituzione di un proprio Comitato Locale (COL), per iniziativa di almeno 3 (tre) cittadini, animati da sincera passione per lo sport.

  

Art. 3

 Ottenuto il riconoscimento da parte del COR, il paese acquisisce il diritto a partecipare ai Giochi del Reno, a partire dall'Olimpiade convocata in quell'anno.

 

Art. 4

Ogni COL sceglie i colori della propria bandiera e il proprio inno.

E' libero nella sua attività promozionale e nelle iniziative che intende prendere in ambito locale, garantendo al tempo stesso il proprio impegno a diffondere il messaggio “olimpico” anche tra i paesi e i comuni vicini, per favorire la costituzione di nuovi Comitati Locali.

 

Art. 5

Ogni COL è tenuto al versamento di una Quota di Adesione, come stabilito annualmente dall’Assemblea.

 

(Seconda Parte: Assemblea dei Paesi e Segreteria)

 

Art. 6

L'Assemblea dei Rappresentanti di tutti i Paesi presso i quali si è costituito un COL è convocata, in Sessione Ordinaria, almeno 2 volte l'anno, presso la sede di Santa Maria Codifiume, e, in Sessione Straordinaria, alla vigilia dell'apertura dei Giochi, nel paese designato ad ospitarli.

 

Art. 7

L’O.d.G. verrà comunicato ai COL per mezzo di posta elettronica e pubblicazione sul sito www.olimpiadidelreno.it, con almeno una settimana di anticipo sulla data di convocazione dell’Assemblea.

 

Art. 8

In Assemblea tutte le decisioni vengono prese a maggioranza (maggioranza dei presenti +1)

Hanno diritto di voto soltanto 1 (un) rappresentante per paese.

 

Art. 9

Nel corso della prima Sessione Ordinaria dopo la conclusione di un'Olimpiade, l'Assemblea elegge a scrutinio segreto il Segretario, che resta in carica 4 (quattro) anni e può essere rieletto.

 

Art. 10

Il Segretario, eletto con compiti di coordinatore dell'attività del COR, nomina immediatamente un vice-Segretario, un Responsabile Tecnico ed un Responsabile Organizzativo, i quali compongono la Giunta Esecutiva, con delega dei poteri da parte dell'Assemblea.

 

Art. 11

Il Segretario può istituire Commissioni o Gruppi di Lavoro con specifici compiti, secondo le necessità.

 

(Terza Parte: Convocazione e Regolamentazione dei Giochi)

 

Art. 12

Le Olimpiadi del Reno, traggono ispirazione dai grandi valori dell’olimpismo, e sono l’occasione per ripercorrere idealmente, anno per anno, la storia delle Olimpiadi vere.

Sono altresì un omaggio alla tradizione sportiva del paese che le ospita.

In questo spirito, tutte le gare si disputeranno nel nome dei campioni del passato e nel ricordo delle loro imprese.

 

Art. 13

Le Olimpiadi del Reno sono convocate ogni anno, in un periodo compreso tra maggio e settembre.

Vengono numerate a partire dall’edizione di Santa Maria Codifiume, che ebbe luogo il 13 e il 14 settembre 1986 e che fu la prima.

Possono prendervi parte tutti i bambini e le bambine delle scuole elementari e medie, tra i 6 e i 14 anni, suddivisi per categorie d’età come indicato nel REGOLAMENTO.

 

Art. 14

I paesi che intendono ospitare le Olimpiadi dovranno presentare la propria candidatura entro il 30 marzo dell'anno precedente. La richiesta andrà indirizzata alla Segreteria del COR e inviata, per conoscenza, a tutti i Comitati Locali, allegando copia, il più possibile dettagliata, del progetto della manifestazione, corredato in seguito delle necessarie autorizzazioni.

 

Art. 15

Nei quarantacinque giorni successivi, e comunque non oltre l’inizio dell’Olimpiade convocata in quello stesso anno, l’Assemblea del COR esaminerà le candidature presentate alla Segreteria ed assegnerà le Olimpiadi che si terranno l’anno seguente.

In presenza di due o più candidature, si andrà al ballottaggio e l’Assemblea sarà chiamata ad esprimersi in favore di un progetto o dell’altro, mediante votazione per alzata di mano.

 

Art. 16

Nel paese che ospita le Olimpiadi si costituirà, presso la sede del COL, un Comitato Organizzatore che agirà d’intesa con la Segreteria del COR, ed un Comitato d'Onore, del quale saranno chiamati a far parte le Autorità locali, i Presidenti delle Società Sportive, eventuali Ospiti d’Onore e tutti quei cittadini, nativi del luogo oppure al momento residenti, che hanno conseguito importanti risultati in ambito sportivo.

 

Art. 17

Il paese che ospita le Olimpiadi dovrà mettere a disposizione del COR la propria organizzazione e capacità operativa, oltre, naturalmente, agli impianti sportivi e alle attrezzature di cui è dotato.

 

Art. 18

Sono a carico del COR le spese di stampa dei moduli individuali d’iscrizione (o foglietti invito) e ogni altra iniziativa promozionale di carattere generale. Sono invece a carico del Comitato Organizzatore, istituito in ambito locale, tutte le spese per l’organizzazione dei Giochi, per la stampa di depliant e manifesti e per l’acquisto dei premi.

 

Art. 19

Nessuna quota d'iscrizione, collettiva o individuale, potrà essere richiesta per partecipare alle gare, né potrà essere richiesto al pubblico il pagamento di alcun biglietto d’ingresso al campo.

 

Art. 20

Eventuali utili provenienti da libere offerte, sponsor e pubblicità, dovranno essere destinati all'incremento e allo sviluppo dello sport locale.

 

Art. 21

A cura del COR, verrà predisposto un Programma di Gare ed un Regolamento Tecnico, che allegati al presente atto, unitamente ad alcune note relative al Cerimoniale ed ai Premi, ne costituiranno parte integrante e sostanziale.

 

Art. 22

Qualsiasi richiesta di introdurre modifiche al Cerimoniale, al Programma delle Gare o al Regolamento Tecnico, dovrà essere sottoposta al parere della Segreteria ed all'approvazione dell'Assemblea.

 

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Il testo è stato approvato per la prima volta dall’Assemblea il 3 dicembre 1986.

L’ultima modifica è del 14 maggio 2012

 

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